Fonti anonime. Doveri del giornalista
Diffamazione a mezzo stampa
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca richieda non solo l’interesse pubblico e la continenza espressiva, ma soprattutto la verità oggettiva o, quantomeno, putativa dei fatti narrati, purché assolva all’onere di esaminare, controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (così, tra le tante, Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952-01 e Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010, Ciolina, Rv. 248032-01).
In tale contesto, è stato elaborato un rigoroso orientamento in merito ai doveri del giornalista che si trovi a riferire notizie tratte da fonti anonime, escludendo che egli possa limitarsi a verificare la mera esistenza materiale della fonte, ove pure già oggetto di pubblicazione.
Al contrario, per poter invocare l’esimente, il giornalista ha l’onere di dimostrare di aver esperito ogni possibile controllo circa l’attendibilità di tale fonte anonima e, soprattutto, circa la veridicità del suo contenuto. Invero, è stato condivisibilmente affermato che non sussiste l’esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia (Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242603-01, che, in motivazione, precisa che la verifica del relativo contenuto non può ritenersi effettuata «per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta» su di esso).
Sempre in tal senso, si veda Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, Bandinu, Rv. 262786-01, che ribadisce il principio secondo cui non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia.
Inoltre, si è ritenuto che la scriminante del diritto di cronaca non operi neppure nel caso in cui la notizia anonima sia stata prima pubblicata da altri, trattandosi, anche in questo caso, di notizia insuscettibile di un serio controllo di veridicità (così Sez. 5, n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini, Rv. 284114- 01).
In definitiva, il principio generale, che qui si intende ribadire, è che il giornalista che raccoglie notizie (in via confidenziale o anonima) può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all’onere di controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Rv. 278952-01; Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, Brancato, Rv. 247524-01).
Se così non fosse, sarebbe, invero, possibile veicolare impunemente, attraverso fonti incontrollabili (per l’appunto, confidenziali o addirittura anonime), ogni genere di notizia diffamatoria, in grave pregiudizio delle persone diffamate, che nulla potrebbero opporre e senza alcun serio vaglio circa la loro effettiva verità oggettiva o, almeno, putativa (in tal senso, ancora, Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Di Rosa, Rv. 277958-01 e Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 14713 del 2026
