Mano sulla coscia.
Configura il tentativo del reato, previsto dall’art. 609-bis cod. pen.?
Dispositivo dell’art. 609 bis Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi
In un caso, l’imputato aveva messo la mano sulla coscia della donna, la quale l’aveva fermata prima che arrivasse alle parti intime configura il tentativo del reato, previsto dall’art. 609-bis cod. pen.?
Rammentato che è configurabile il tentativo del reato, previsto dall’art. 609-bis cod. pen., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 266900 – 01), sulla base delle precise e dettagliate dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha correttamente qualificato come un’unica ipotesi di tentativo di violenza sessuale di minore gravità, essendo gli atti realizzati diretti in modo non equivoco all’intrusione nella sfera sessuale della persona offesa
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 17651 del 2026
