Criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa
La valenza probatoria e i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, specie quando sia costituita parte civile comprende un iter logico giuridico.
Si rammenta che il procedimento concernente la valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato, al pari di qualunque testimone, si snoda secondo una precisa scansione logica: dall’analisi della capacità a testimoniare, che va intesa come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (e che deve presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche), alla disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati) a quello degli eventuali riscontri esterni, peraltro, ritenuti non necessari, posto che alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730), con la precisazione che l’acquisizione di riscontri estrinseci può risultare opportuna ove la persona offesa sia costituta parte civile.
Il senso di tale ultimo chiarimento è quello di imporre un vaglio rinforzato dell’attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie e non certo quello di negare l’autonomo valore probatorio delle stesse, ciò che contraddirebbe il principio, parimenti enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sono sottratte dall’applicazione della disciplina prevista dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Laddove, quindi, risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 dei 26/3/2019, S., Rv. 275312), posto che la loro funzione è quella di asseverare la credibilità soggettiva del teste.
Per comprendere il perimetro del sindacato riservato alla Corte, va ribadito, infine, che l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 17651 del 2026
