Detenuto affetto da sindrome da HIV
Al detenuto affetto da sindrome da HIV viene concesso di regola la detenzione domiciliare a seguito della mancata compatibilità delle condizioni di salute dello stesso col regime penitenziario, alla regolare somministrazione in ambito intramurario delle terapia antiretrovirale e dei farmaci di supporto respiratorio e al monitoraggio periodico dei valori virali della patologia di cui è affetto. Ne deriva che in ragione dell’incapacità dell’istituto penitenziario ospitante di garantire le cure delle quali il condannato necessita determina l’applicazione della detenzione domiciliare.
La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in grado di cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del 19/03/2024, F., Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, P., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01).
La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 20610 del 2026
