Legittimo esercizio del diritto di difesa
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità il legittimo esercizio del diritto di difesa è scriminato dall’art. 51 cod. pen.
Secondo tale orientamento l’imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni accusatorie mosse nei suo riguardi, e in tal caso l’accusa di calunnia nei confronti di terzi, implicita in tale condotta, integra un’ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae alla sfera di punibilità, in applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 cod. pen.
Laddove, però, l’imputato non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l’accusatore – di cui pure conosce l’innocenza- nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, sicché da ciò derivi la possibilità dell’inizio di una indagine penale da parte dell’autorità, la sua condotta non è scriminata, perché fuoriesce dal perimetro del diritto di difesa (Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, De Mitri, Rv. 285637 – 01; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, De Frede, Rv. 283336; Sez. 6, n. 1333 del 16/01/1998, Barbato, Rv. 210648, Sez. 6, n. 5789 del 14/03/1995, Lo Fiego, Rv. 201678 – 01).
Infatti, il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, incontra dei limiti esterni, rappresentati dalla concomitante necessità di tutelare valori di pari rango, espressi da altre norme dell’ordinamento. La difesa, quindi, non può trasmodare nella ingiustificata aggressione di beni parimenti tutelati, come nel caso della formulazione di false incolpazioni a carico di terzi, di cui si conosca l’innocenza, in quanto la loro posizione deve essere salvaguardata in ragione del valore primario della loro dignità e della loro libertà.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare (Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, citata) che tale impostazione trova conferma nell’art. 384 cod. pen. che, al comma primo, stabilisce, in riferimento a un elevato numero di delitti contro l’amministrazione della giustizia, la non punibilità del soggetto che abbia commesso il reato, perché “costretto dalla necessità di salvare sé stesso da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà“, come accade nel caso in cui il soggetto agente abbia inteso evitare un’accusa penale nei suoi confronti.
L’art. 384 cod. pen. disciplina una causa di esclusione della colpevolezza (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574 – 01) e non, come l’art. 51 cod. pen., dell’antigiuridicità della condotta, in quanto rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo di tale norma (Sez. 6, n. 53939 del 20/11/2018, Rv. 274583 – 01); l’art. 384 cod. pen. e l’art. 51 cod. pen. operano, quindi, su piani diversi: il primo esclude la colpevolezza, il secondo l’antigiuridicità del fatto.
Ebbene, tra i delitti per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 384 cod. pen. non rientra il delitto di calunnia; da ciò consegue che l’esercizio del diritto di difesa (che porti il soggetto agente ad incolpare falsamente un terzo di reati dei quali lo sappia innocente) non fa mai venir meno la colpevolezza dell’agente, e, a maggior ragione, l’antigiuridicità della condotta (poiché, se questa mancasse, non vi sarebbe motivo per prevedere che non venga comunque meno la colpevolezza, essendo quest’ultima verifica necessariamente e logicamente successiva).
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 24277 del 2026
