Costituzione di dote
Dispositivo dell’art. 166 bis Codice Civile
È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
Occorre premettere che in tema di dote, la nullità di ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancita dall’legge_19_maggio_1975_n._151_(sulla_riforma_del_diritto_di_
Ciò premesso, va altresì evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la costituzione di dote mediante attribuzione liberale da parte di un terzo – mentre nei rapporti fra gli sposi è un negozio sempre oneroso, costituendo la destinazione dei beni dotali alla soddisfazione dei pesi del matrimonio specifica obbligazione del marito, che permane ed influenza tutta la regolamentazione riguardante direttamente gli sposi stessi – nei rapporti tra dotante e dotata ha natura di donazione obnuziale suscettibile come tale di riduzione ex artt. 553 e seguenti cod. civ., in quanto, in assenza di una qualsiasi obbligazione civile al riguardo, essa deve ritenersi sorretta dall’animus donandi, funzionando il matrimonio ed il fine di sovvenire ai relativi pesi solo da occasione o da motivo, ancorché essenziale (Cass. n. 1987/1971; Cass. n. 6345/1981; Cass. n. 945/1973, che proprio in relazione alla costituzione di dote effettuata dal padre alla figlia, ha escluso la connotazione onerosa dell’atto, dato che il genitore è mosso da motivi affettivi, i quali permangono in una prospettiva privata e personale e non assurgono ad esigenze morali e sociali rilevanti, suscettibili di una valutazione oggettiva, così che, pur nella sussistenza di un dovere morale e sociale, l’adempimento dello stesso non implica la qualificazione della costituzione di dote come negozio oneroso).
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 34323 del 2025
