Esclusione del bene immobile dalla comunione
Dispositivo dell’art. 179, comma 2, Codice Civile
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge
In base al chiaro significato letterale all’art. 179 comma 2 c.c. – che stabilisce che è necessario che l’esclusione del bene immobile dalla comunione “risulti dall’atto di acquisto se di esso sia parte anche l’altro coniuge” – ai fini dell’esclusione del bene dalla comunione è imprescindibile che, nell’atto di acquisto, il coniuge non acquirente dichiari espressamente che l’acquisto dell’altro coniuge è a titolo personale.
La sentenza non collima con i principi in tema di prova presuntiva dell’art. 2729 c.c.; infatti, Cass. n. 17457 del 2007 e, successivamente, Cass. n. 19485 del 2017 e, quindi, le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 1785 del 2018 (in termini, tra le altre, Cass. n. 19856/2024), hanno spiegato che «la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti:
aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza».
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 11599 del 2026
