Evento familiare di particolare gravità
Concessione di permesso al detenuto
La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che non costituisce evento familiare di particolare gravità che, se accertato, può legittimare la concessione di permesso al detenuto a norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30, di Ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen.), la necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge, al fine di consumare il matrimonio celebrato in carcere da parte di detenuto che non si trovi ancora nelle condizioni di poter beneficiare del permesso premio ai sensi del successivo art. 30-ter (Sez. 1, n. 48165 del 26/11/2008, Rannesi, Rv. 242437).
Rientra nella discrezionalità propria del legislatore la limitazione della possibilità di concedere ai condannati e agli internati il permesso cosiddetto di necessità, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 30, ai soli casi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente e, solo eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità, in adesione alla struttura e finalità dell’istituto che non costituisce un beneficio premiale, supponente una soglia minima di pena già espiata e la positiva valutazione della condotta in carcere, bensì una misura concedibile a qualsivoglia condannato proprio per il suo carattere emergenziale ed eccezionale e, quindi, coerentemente limitata a situazioni la cui gravità si ponga in termini di irreparabilità attuale (morte di un familiare o di un convivente) o concretamente probabile (imminente pericolo di vita degli stessi), o sia comunque connotata dall’incombere di eventi familiari particolarmente pregiudizievoli.
Ne consegue che anche in funzione dell’interpretazione estensiva della nozione di “evento familiare di particolare gravità” fino a ricomprendervi l’evento di “speciale rilevanza”, in cui resterebbe incluso il diritto del detenuto di esercitare la propria sessualità a seguito di matrimonio contratto in carcere (sulla inammissibilità delle questioni di costituzionalità che richiedano interventi additivi in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, si vedano, ex plurimis, le sentenze della Corte cost. n. 301 del 2012, n. 134 del 2012 e n. 271 del 2010; e le ordinanze: n. 138 del 2012 e n. 113 del 2012).
Inoltre l’esercizio della propria affettività nella sfera sessuale collegato al diritto di sposarsi e di formare una famiglia (art. 29 Cost. e art. 12 Cedu) e al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu), viene riconosciuto anche alle persone condannate, in stato di detenzione in carcere, attraverso l’istituto del permesso di cui all’art. 30 Ord. Pen..
La Corte Edu ha già, più volte, ricordato che qualsiasi detenzione regolare rispetto all’art. 5 della Cedu comporta, per la sua stessa natura, una restrizione alla vita privata e famigliare dell’interessato e che tali restrizioni sono legittime se non abbiano ecceduto quanto è necessario, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, della medesima Convenzione, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, in una società democratica (c.f.r., tra le più recenti: Dec. 1/4/2014, Bellomonte c. Italia, e Dee. 9/3/2013, Riina c. Italia).
Corte di Cassazione Sezione I Penale, 29 settembre 2015 – 12 gennaio 2016, n. 882
