Motivi futili: la gelosia
Secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste quando la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02; Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D’Aggiano, Rv. 273119 – 01).
Il giudizio di futilità non può essere condotto né in una prospettiva meramente soggettiva, che finirebbe per rendere sempre plausibile il movente secondo la personale percezione dell’agente, né in una prospettiva esclusivamente oggettiva, che identificherebbe la futilità con la sola gravità del reato. Occorre, piuttosto, verificare se la sproporzione tra il movente e la condotta criminosa sia tale da rivelare un moto interiore del tutto ingiustificato, degradato a mero pretesto per lo sfogo dell’impulso violento, così da fondare un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità dell’agente (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641 – 01).
Con specifico riguardo alla gelosia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa può integrare l’aggravante dei motivi futili quando assuma connotazioni morbose, possessive o punitive e si traduca in una reazione abnorme e sproporzionata rispetto alla libertà di autodeterminazione della persona offesa o di un terzo ad essa legato.
È stato, in particolare, precisato che «in tema di omicidio, sussiste l’aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia si manifesti nell’autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale» (Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01).
Particolarmente pertinente è, inoltre, l’arresto secondo cui «in tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l’aggravante prevista dall’art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l’investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell’istinto di conservare un controllo sul “partner”)» (Sez. 5, n. 44319 del 21/05/2019, M., Rv. 276962 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 29058 del 2026
