Liberazione condizionale per il condannato all’ergastolo
Dispositivo dell’art. 176, comma 3, Codice Penale
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 176 cod. pen., «il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena»; quando «abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento»; abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti da reato, salvo che «dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle».
La nozione di «sicuro ravvedimento» rimanda al complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante l’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare – in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Rv. 281366 – 02).
A tal fine, il giudice deve tener conto degli indici sintomatici di una netta revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi fino ad esprimere l’adesione a un modello di vita socialmente accettato (Sez. 1, n. 486 del 25/9/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 – 01; Sez. 1, n. 45042 del 11/7/2014, Minichini, Rv. 261269 – 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009 Betti, Rv. 244654 – 01; Sez. 1, n. 4222 del 23/11/1990, dep. 1991, Chiarelli, Rv. 186558 – 01).
In tale contesto rientra anche il risarcimento del danno, che non viene considerato nella sua oggettiva funzione di reintegrazione patrimoniale, ma che, proprio nel quadro delle manifestazioni di ravvedimento del condannato, deve essere apprezzato come atto comprovante la fattiva volontà del soggetto di eliminare, o attenuare, le conseguenze dannose del reato commesso.
Ne consegue che, da una parte, l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica; e che, d’altra parte, ciò che assume concreta rilevanza è il fatto che il condannato abbia dimostrato un effettivo interessamento nei confronti delle vittime e dei loro familiari e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze del delitto da lui commesso (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 – 01; Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, dep. 1993, Di Miccoli, Rv. 195932 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 27169 del 2026
