Diffusione dell’immagine. Consenso
Il profilo di consenso rilevante, ai fini della legittimazione alla diffusione dell’immagine, non deve tanto riguardare lo scatto della fotografia in sé, bensì la diffusione della stessa su un organo di stampa, apparendo, conseguentemente, del tutto irrilevante la circostanza che le persone ritratte abbiano manifestato la propria disponibilità ‘ad essere fotografate’, ben potendo conservare la propria volontà contraria alla diffusione di tale fotografie su un organo ad ampia diffusione come un giornale quotidiano.
Il quadro normativo si muove attorno al combinato disposto dell’art. 10 c.c. (relativo al c.d. abuso dell’immagine altrui), degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/41 (riguardantivl’esposizione, la riproduzione o la messa in commercio del ritrattovdi una persona) e degli artt. 136-137 d.lgs. n. 196/2003 (c.d.vcodice della privacy) nel testo applicabile ratione temporis (26/3/2005) (riguardanti il trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);
secondo l’art. 10 c.c.: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”;
secondo l’art. 96, co. 1, della legge n. 633/41: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”;
secondo l’art. 97 della legge n. 633/41: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta”;
secondo l’art. 137 d.lgs. n. 196/2003 (vigente al 26/3/2005):
“1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 (relativi all’attività giornalistica, n.d.e.) non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”;
in relazione a tali temi vale inoltre considerare come, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari (v. Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 29/01/2016, Rv. 638444 – 01; v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 19515 del 16/06/2022, Rv. 664972 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8880 del 13/05/2020, Rv. 657866 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 29/01/2016, Rv. 638444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015, Rv. 636902 – 01);
peraltro, in tema di autorizzazione dell’interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall’art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l’immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all’onore o al decoro della medesima.
La Corte ha avuto modo di affermare che, a tale stregua, la persona colta da una ripresa televisiva (poi mandata in onda), senza il suo consenso, in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come gay pride, avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento, non essendo invero configurabile la sussistenza di un danno, in quanto in relazione al contesto la possibilità di essere individuato costituisce “un rischio della vita” che non ci si può esimere dall’accettare (v. Sez. 3, Sentenza n. 24110 del 24/10/2013, Rv. 628877 – 01).
Corte di Cassazione Civile Sez. 3 ordinanza n. 2304 del 2023
