Reati fine e reato associativo
Continuazione?
Secondo il principio di diritto, stabile in giurisprudenza, è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.) (Sez.1, n. 23818 del 23/06/2020, Toscano, Rv. 279430; conf. Sez.1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv.285369; Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998, dep. 1999, Zagaria, Rv. 212348).
Si è anche in tale prospettiva affermato, per illuminare il concetto, che sin dall’inizio del vincolo associativo devono «essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria»: pertanto, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell’operatività dell’associazione criminosa, o corrisponda anche a un metodo usuale, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (cfr. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 – 01).
E la commissione dei reati-fine nell’interesse del sodalizio mafioso è un elemento di non univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla costituzione all’associazione o all’adesione ad essa del singolo partecipe.
È necessario, dunque, che l’associazione e i reati ulteriori siano contemporaneamente ideati e deliberati nella loro tendenziale specificità, come chiarito, molto recentemente, da Sez. 1, n. 1068 del 04/12/2025, Spagnuolo, Rv. 289242, secondo cui, in tema di continuazione, non può essere riconosciuta l’identità del disegno criminoso tra il reato associativo e il delitto di omicidio riconducibile alle attività del sodalizio, pur quando in relazione a quest’ultimo delitto sia stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della premeditazione, ove non sia raggiunta la prova di un’ideazione, sia pure embrionale, dell’omicidio fin dal momento dell’adesione dell’imputato all’organizzazione criminale, ed emerga, per converso, che esso è stato originato da circostanze ed eventi contingenti ed occasionali.
Non è infatti configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259481 – 01; Sez. 5, n. 54509 dell’8/10/2018, Rv. 275334 – 02).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 16672 del 2026
