Impresa familiare
Secondo l’orientamento di legittimità presupposto per l’applicabilità della disciplina in materia di impresa familiare è l’esistenza di una famiglia legittima con la conseguenza che l’art. 230-bis cod. civ. non è applicabile nel caso di mera convivenza, ovvero alla famiglia cosiddetta “di fatto”, trattandosi di norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica (così Cass., 29 novembre 2004, n. 22405).
La giurisprudenza ha ritenuto che la questione fosse meritevole di una revisione alla luce sia degli interventi legislativi e/o per via giurisprudenziale realizzanti una “apertura” nei confronti della convivenza more uxorio.
La questione ruota intorno ad una possibile applicazione estensiva dell’art. 230-bis cod. civ., nel senso di estendere al convivente di fatto la medesima tutela prevista per il familiare.
Va così richiamata la recente introduzione dell’art. 230-ter cod. civ., ad opera dell’art. 1, comma 46, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), che ha previsto per il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, salvo che tra i conviventi non esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Ha, inoltre, richiamato le pronunce della Corte costituzionale che hanno attribuito rilevanza alla convivenza more uxorio nelle ipotesi in cui venga in considerazione la lesione di diritti fondamentali come il diritto sociale all’abitazione (sentenza n. 559 del 1986 e n. 404 del 1988) ovvero il diritto alla salute (sentenza n. 213 del 2016) nonché quelle che, nel settore penale, hanno affermato che può beneficiare della scriminante di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen. anche il convivente more uxorio (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004; sentenza n. 140 del 2009).
Considerata, poi, l’impossibilità di applicare retroattivamente la disciplina del 2016 e dato atto dell’evoluzione che si è avuta nella società con sempre maggiore diffusione della convivenza more uxorio (di cui hanno tenuto conto sia il legislatore con la riforma del 2016 sia la Corte costituzionale) ha sottolineato che una esclusione del convivente che per lungo tempo abbia lavorato nell’impresa familiare dalla tutela di cui all’art. 230-bis cod. civ. si porrebbe in contrasto non solo con gli artt. 2 e 3 Cost. ma soprattutto con la giurisprudenza della Corte EDU e con il diritto UE.
Va richiamato Cass. Pen., Sez. Un., 17 marzo 2021, n. 10381 che, in difformità rispetto ai precedenti di legittimità nel senso della insuscettibilità di una interpretazione estensiva o analogica, ha affermato che l’art. 384, comma primo, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente “more uxorio” da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Va evidenziato che in detta pronuncia il Giudice di legittimità ha precisato come la vita dei conviventi di fatto rientri nella concezione di “vita familiare” ormai da tempo elaborata dalla Corte EDU in sede di interpretazione dell’art. 8, par. 1, CEDU.
Va sottolineato che la Corte EDU, pur avendo ricondotto la tutela dei vincoli affettivi discendenti dalla convivenza di fatto, ha tuttavia considerato legittima la limitazione di tale diritto (ad esempio, in ragione dell’esigenza di tutelare gli interessi connessi all’amministrazione della giustizia penale) riconoscendo altresì la possibilità di bilanciamenti differenziati per le coppie sposate e le convivenze di mero fatto, secondo la discrezionale valutazione del legislatore.
Va ritenuto perciò indispensabile un intervento nomofilattico al fine di chiarire “se l’art. 230-bis, comma terzo, cod. civ. possa essere evolutivamente interpretato (in considerazione del mutamento dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) in chiave di esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost. sia all’art. 8 CEDU come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di prevedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente more uxorio, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità”, questione «di massima di particolare importanza», da sottoporre alle Sezioni Unite.
La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230-bis cod. civ. nella parte in cui non include nel novero dei familiari anche il convivente di fatto per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., ed ancora, per il tramite dell’art. 117, comma 1 Cost., degli artt. 8 e 12 CEDU. Ha, altresì, evidenziato che le prospettate censure di incostituzionalità si riverberavano, in termini di illegittimità derivata, anche sull’art. 230-ter cod. civ. che non ha riconosciuto al convivente di fatto la stessa tutela del coniuge/familiare ma una tutela differenziata ed inferiore (il che non rendeva percorribile, data l’insuperabilità della lettera dell’art. 230-bis cod. civ. e gli evidenziati rischi di distonia del sistema, la strada di una interpretazione della disposizione qui in esame conforme alla Costituzione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). La questione è stata sottoposta alla Corte costituzionale.
La Corte Costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 148 del 2 luglio 2024, depositata in data 25 luglio 2024, pubblicata in G.U. 31 luglio 2024 n. 31 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevedeva come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto, ciò per la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.), nonché per violazione dell’art. 3 Cost.; ha dichiarato, altresì, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11.3.1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter codice civile.
Corte di Cassazione Civile Sez. U. ordinanza n. 11661 del 2025
