Competenza territoriale infra-distrettuale
La competenza territoriale infra-distrettuale (soprattutto per i reati di competenza distrettuale, come quelli legati alla criminalità organizzata, terrorismo, pedopornografia, ecc., previsti dall’art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p.) fa riferimento alla ripartizione della competenza geografica tra i diversi tribunali (o procure circondariali)
Com’è noto, a seguito di due sentenze del giudice delle leggi (le n. 76/1993 e n. 70/1996, rispettivamente inerenti alla pronuncia di incompetenza per materia e per territorio), la regola prevista dall’art. 23, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, ove nel dibattimento di primo grado il giudice ritenga che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero (la norma prevedendo originariamente la trasmissione direttamente al giudice competente, punto sul quale è intervenuta la Corte costituzionale con le citate pronunce). Tuttavia, la stessa Corte costituzionale è stata nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza n. 70 del 1996, impongono – anche nei procedimenti per i delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. – al giudice che nel dibattimento di primo grado dichiari la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest’ultimo e la questione è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 104 del 2001 del giudice delle leggi.
In quella sede, si è precisato che l’esigenza di salvaguardare le facoltà connesse al diritto di difesa dell’imputato (come l’accesso al rito abbreviato) non ricorre nei casi, come quello all’esame, di procedimenti attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l’individuazione sia dell’ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell’udienza preliminare competente ai sensi dell’art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei quali pertanto la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo olo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell’udienza preliminare l’ufficio titolare dell’azione penale è unico per l’intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l’udienza preliminare. Infatti, la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 cit. può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (e qui il tema si intreccia con quello oggetto del secondo motivo di r corso), «solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell’ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell’udienza preliminare di altro distretto, cosicché la portata di tale decisione trova un limite nei casi in cui l’imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale, in quanto il rinvio a giudizio è stato disposto da un giudice dell’udienza preliminare ritualmente investito della competenza. Pertanto, la declaratria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento non comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma direttamente al giudice competente per il giudizio.
Il tema è stato ripreso anche dal massimo organo della nomofilachia che, rinviando, per l’appunto, ai dicta del giudice delle leggi, ha ricordato che quest’ultimo aveva delimitato l’ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996, definito nello stesso dispositivo, ove è stata dichiarata l’illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono “la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo“, sul presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell’udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza (vedi, in motivazione, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935 – 01, con riferimento alla declaratoria di incompetenza per materia; Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, in motivazione, in cui, facendosi puntuale applicazione del diritto vivente, testé richiamato, si è precisato che, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, palesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo).
Da quanto precede, possiamo dunque affermare che, in tali procedimenti, la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre, nelle fasi delle indagini e dell’udienza preliminare, l’ufficio titolare dell’azione penale è unico per l’intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l’udienza preliminare, cosicché la trasmissione degli atti, per così dire “orizzontale“, può essere messa in discussione solo in ipotesi di declaratoria di incompetenza distrettuale.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 11620 del 2025
