Abbracci anche prolungati, toccamenti ed altri contatti corporei, senza il consenso della persona offesa, integrino sempre e comunque il requisito della corporeità sessuale, ossia quel minimo indispensabile per potersi superare la soglia della penale rilevanza.
Deve ribadirsi, al riguardo, l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la nozione legislativa di “atti sessuali” (rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 609-bis C.p. ma anche dell’art. 600-bis dello stesso codice) ricomprende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Punti focali sono la concreta idoneità della condotta, esprimente l’impulso sessuale dell’agente, a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, mentre nessun rilievo decisivo si connette all’effettivo ottenimento del soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente medesimo. Ne consegue che anche i palpeggiamenti, i toccamenti e gli sfregamenti corporei, posti in essere nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, in quanto coinvolgono la corporeità della vittima, possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale di quella.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, inoltre, “l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione”, non essendo stato “mai messo in dubbio che l’attività di chi si prostituisce può consistere anche nella esecuzione di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di chi ha chiesto la prestazione, pagando un compenso, al fine di soddisfare la propria libidine, senza che intervenga alcun contatto fisico tra le parti” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 25464 del 22/04/2004).
Corte di Cassazione Sentenza 19 dicembre 2013 – 14 aprile 2014, n. 16207