Abuso sessuale dello psicoterapeuta nei confronti della paziente
Nel caso di specie i giudici di appello hanno ritenuto che l’imputato, “utilizzando subdolamente la sua posizione di psicoterapeuta (…) ed approfittando di tale condizione per accedere alla sfera intima della persona offesa” nonché “della condizione di inferiorità psichica risultante dalla stessa richiesta all’accesso alle cure dello psicoterapeuta e dal rapporto di soggezione tra paziente e terapeuta“, abbia posto in essere una condotta tale da indurre la vittima (sua paziente) “a soggiacere rispetto al rapporto sessuale, minandone la capacità di reazione e di opposizione“, in questo modo rimanendo integrato, a cagione della indubbia violazione della libertà sessuale della donna, il reato in contestazione.
A tal fine, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto è sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o di suggestione.
E su tali basi i giudici di merito hanno concluso che la minore capacità della vittima di esprimere efficacemente il proprio dissenso fosse stata generata dalla fragilità psicologica che l’aveva indotta a richiedere il sostegno del terapeuta.
Le considerazioni che precedono vanno raccordate, sul piano logico-ricostruttivo, con il profilo concernente la realizzazione dell’atto sessuale “abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto“, secondo lo schema contemplato dall’art. 609-bis c.p. , comma 2, n. 1.
Tale fattispecie era stata introdotta dall’art. 3 della legge n. 66/1999 al fine di eliminare la fattispecie autonoma della violenza carnale presunta in danno dei malati di mente o dei soggetti che versassero, comunque, in condizioni di inferiorità psichica, originariamente contemplata dall’art. 519 c.p. , consentendo anche a tale categoria di persone la possibilità di piena realizzazione della loro personalità, anche sotto il profilo sessuale (Sez. 3, n. 12110 del 24/09/1999, dep. 22/10/1999).
Per effetto della nuova formulazione del delitto in esame, dunque, l’intervento punitivo consegue non già da un automatismo derivante dalla malattia mentale della vittima, quanto dal fatto che la persona offesa, la quale non deve versare necessariamente in uno stato di conclamata psicopatologia ma anche in una semplice condizione di menomazione dovuta sia a fenomeni patologici, permanenti o passeggeri, di carattere organico e funzionale, sia a traumi e fattori ambientali tali da incidere negativamente sulla formazione della personalità dell’individuo (cfr. Sez. 3, n. 4114 del 3/12/1996, dep. 15/02/1997), venga indotta all’atto sessuale mediante abuso della predetta condizione di inferiorità, atteso che in tale evenienza il consenso, pur apparentemente prestato in un contesto di assoluta libertà, è in realtà viziato da una assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni (Sez. 3, n. 15910 del 12/02/2009, dep. 16/04/2009).
In particolare, l’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto; mentre l’abuso si verifica, a sua volta, quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate
per accedere alla sfera intima della persona, la quale, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui (Sez. 4, n. 14141 del 22/02/2007, dep. 5/04/2007, Piras e altro, Rv. 236202; Sez. 3, n. 47453 del 6/11/2003, dep. 11/12/2003, Ungaro, Rv. 226676; Sez. 3, n. 11541 del 3/06/1999, dep. 11/10/1999, Bombaci L e altri, Rv. 215150; Sez. 3, n. 4426 del 28/02/1997, dep. 13/05/1997, Masu, Rv. 208453; Sez. 3, n. 4114 del 3/12/1996, dep. 15/02/1997, Pennese, Rv. 207328).
In sintesi, la norma in esame punisce come delitto il rapporto sessuale caratterizzato da un “qualificato differenziale di potere” conseguente alla strumentalizzazione della condizione di inferiorità del soggetto più debole (Sez. 3, n. 2215 del 2/12/2005, dep. 19/01/2006, Cannatella ed altri, Rv. 233269; Sez. 3, n. 1346 del 19/11/1997, dep. 5/02/1998, Tomasello, Rv. 209818), con conseguente sfruttamento delle sue condizioni di minorata capacità di resistenza o di comprensione della natura dell’atto, tali da alterare la genuinità del consenso in ipotesi prestato (Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, dep. 3/06/2010, T. e altro, Rv. 247655; Sez. 3, n. 33761 del 9/05/2007, dep. 3/09/2007, Venturini, Rv. 237398, relativa a una fattispecie nella quale la persona offesa, convinta che il suo stato di depressione ansiosa dipendesse da un sortilegio, era stata indotta dall’imputato ad un rapporto sessuale sul presupposto che ciò fosse necessario per contrastare il maleficio; v. anche Sez. 3, n. 24212 del 21/04/2004, dep. 27/05/2004, P.G. in proc. Piras, Rv. 228697), senza che peraltro sia necessario che l’induzione determini un inganno della vittima (Sez. 3, n. 32971 del 8/07/2005, dep. 7/09/2005, Marino, Rv. 232184).
Minorata capacità di resistenza che, come detto, secondo la giurisprudenza della Corte, prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto è sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o di suggestione, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale (Sez. 3, n. 38261 del 20/09/2007, dep. 17/10/2007, Fronteddu, Rv. 237826) e finanche collegate a situazioni transitorie, come nel caso in cui le condizioni di “inferiorità psichica” derivino dall’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti (Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016, dep. 26/09/2016, C., Rv. 267757; Sez. 3, n. 38059 del 11/07/2013, dep. 17/09/2013, C., Rv. 257374; Sez. 3, n. 1183 del 23/11/2011, dep. 16/01/2012, E., Rv. 251803).
Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 35145 del 2017
