Accerchiamento e stupro della vittima
La condotta di chi pur essendo presente al momento della commissione del reato di violenza sessuale non partecipi all’atto ma si limiti all’accerchiamento della vittima, integra o meno il riconoscimento dell’attenuante del concorso di minima rilevanza di cui all’art. 609 octies, quarto comma, cod. pen.?
Il diverso comportamento tenuto dai diversi imputati potrebbe assumere rilevanza ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in oggetto?
Nel caso di specie tale ricostruzione veniva confermata dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di essere stata accerchiata da tutti i coimputatì che erano scesi dalle proprie autovetture e che, mentre due ragazzi intenzionalmente la toccarono, tutti gli altri stavano intorno.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la circostanza in oggetto può essere riconosciuta solo quando l’apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell’economia generale della condotta criminosa (Sez. 3, n. 31842 del 2/04/2014, Rv. 259939) e che la partecipazione al reato di violenza sessuale di gruppo non è limitata al compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore“, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva (Sez.3, n.44408 del 10/10/2011, Rv. 251610)
Nel caso di specie in ordine al disvalore conseguente alla condotta di accerchiamento della parte offesa unitamente agli altri coimputati durante la commissione del reato non integra il riconoscimento dell’attenuante del concorso di minima rilevanza di cui all’art. 609 octies, quarto comma, cod. pen..
Tale condotta non può considerarsi partecipazione di minima importanza perché, attraverso tale condotta, gli imputati, avevano manifestato inequivocabilmente il loro sostegno all’azione illecita, spiegando efficacia eziologica rispetto alla lesione della libertà di autodeterminazione sessuale della parte offesa, realizzando un comportamento di uguale gravità rispetto a quello degli altri correi.
Infatti, avevano agevolato la commissione della violenza sessuale di gruppo, senza dissociarsi ed anzi compiacendosi dell’effetto intimidatorio prodotto dalla loro condotta. Gli stessi militari intervenuti avevano constatato che tutti gli imputati avevano proseguito la propria azione inseguendo la parte offesa e lanciando bottiglie di vetro e la partecipazione congiunta aveva anche impedito alla persona offesa di individuare nell’immediatezza una via di fuga.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 10649 del 2024