Accesso a materiale pornografico
Dispositivo dell’art. 600 quater Codice Penale
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000
Tale norma, introdotta dalla L. 23.12.2021 n. 238 con l’evidente intento di anticipare, al fine di scoraggiare la diffusione dello stesso materiale pedopornografico, la soglia della punibilità ad un momento antecedente a quello della detenzione, persegue la condotta di accesso intenzionale e privo di giustificato motivo – requisiti anch’essi volti a escludere qualsivoglia automatismo della sanzione penale -, al materiale pedopornografico presente sui siti web attraverso la navigazione sulla rete.
Va tuttavia chiarito come la detenzione contenga un quid pluris rispetto al semplice accesso e sia stata perciò ritenuta dal legislatore meritevole di una pena più severa, contemplando non solo la possibilità di visionare i file, ma, in aggiunta ad essa, quella di utilizzarli a proprio piacimento. Non può infatti prescindersi dal rilievo che, una volta che i file vengano immessi su una chat di gruppo da qualunque partecipante e conseguentemente salvati nel cloud della chat stessa, diventano automaticamente fruibili da qualunque altro partecipante che, accedendo liberamente alla cartella dei media ivi archiviati, può sia limitarsi a visionarli, sia, invece, disporne condividendoli con altri soggetti.
In questo senso, una volta ricondotta la detenzione penalmente rilevante nell’alveo della libera fruibilità della res nei termini illustrati in premessa, e dunque al di là della relazione materialmente tangibile tra la persona fisica e il bene, non vi è alcuna differenza tra un’operazione di download dei file fatta sul proprio cellulare, o su altro dispositivo informatico nella propria disponibilità materiale, e l’accesso incondizionato ad un archivio condiviso tra i partecipanti ad una chat collettiva, ottenuto per il fatto stesso della propria partecipazione consapevole al gruppo telematico: in entrambi in casi infatti l’agente ha la piena ed incondizionata possibilità di fruire del materiale archiviato, indipendentemente dal fatto che sia stato lui stesso od altri ad aver effettuato l’operazione di salvataggio, venendo conseguentemente a realizzarsi nel caso di materiale pedopornografico il rapporto diretto tra l’imputato e l’oggetto illecito.
Dovendo in conclusione ritenersi che integri la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 600 quater primo comma cod. pen. la disponibilità di file di contenuto pedopornografico archiviati sul cloud storage di una chat di gruppo nello spazio Telegram ed accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia ad esso consapevolmente preso parte, deve essere rigettato il primo motivo di entrambi i ricorsi, dal contenuto fra loro sovrapponibile.
Corte di Cassazione sentenza n. 36572, deposito del 04 settembre 2023
