Requisito della convivenza nel reato di maltrattamenti
Quale è la responsabilità penale in riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia ai fini dell’art. 572 c.p. della compagna del padre dei minori in carenza della convivenza?
In tal caso il legame familiare che costituisce il presupposto del reato di cui all’art. 572 cod. pen. risulta comunque sussistente a titolo di concorso nel reato, anche prima dell’inizio della convivenza con i minori vittime dei maltrattamenti.
Con riferimento a tali fatti trovano ovviamente applicazione le regole del concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., è sufficiente che l’elemento della convivenza ricorra solo nei confronti del padre, autore materiale delle condotte (nel caso di specie l’imputata era stata descritta come l’istigatrice dei maltrattamenti posti in essere dal compagno, ancora prima dell’inizio della sua convivenza con i minori. Infatti, una volta accertato che le condotte maltrattanti erano poste in essere dal padre dei minori per obbedire pedissequamente alle richieste ed alle sollecitazioni provenienti dalla sua compagna per pretesi intenti educativi, correttamente valutati come palesemente inappropriati ed incompatibili con un qualunque ragionevole metodo pedagogico, come impedire loro di andare al bagno o di usare la luce o di percuoterli fisicamente senza una ragione, il legame familiare che costituisce il presupposto del reato di cui all’art. 572 cod. pen. risulta comunque sussistente ed è ascrivibile all’imputato a titolo di concorso nel reato, anche prima dell’inizio della sua convivenza con i due minori vittime dei maltrattamenti.).
Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, in quanto reato abituale, si consuma con la cessazione della condotta, sicché le modifiche “in peius” del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l’inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità, e ciò anche a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l’abitualità del reato (da ultimo, vedi Sez. 6, n. 41444 del 10/09/2024, B., Rv. 287197; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616).
Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza n. 33538, del 10 ottobre 2025.
