Accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da “password”
L’accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da “password” è in primo luogo sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615-ter cod. pen., primo e secondo comma:
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.”
Sul punto si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da “password”, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza (v. le conclusioni raggiunte da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18284 del 25/03/2019), in quanto quest’ultima fattispecie si pone in rapporto di alterità rispetto al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., ma non ne riassume ed esaurisce il disvalore. Il bene della segretezza della corrispondenza, infatti, ha riguardo alla tutela di un valore della persona e rimane insensibile alle ragioni che consentono al destinatario di poter disporre di uno spazio riservato destinato ad ospitare la corrispondenza stessa.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 20869 del 2021