Accesso abusivo al conto corrente della moglie nel corso della separazione giudiziale
L’accesso abusivo al conto corrente della moglie al fine di produrre i relativi estratti conto nella causa civile di separazione costituisce reato punto dalla legge ai sensi del dispositivo di cui all’art. 615-ter c.p.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Nel caso di specie l’imputato veniva condannato in ordine al delitto di cui all’art. 615-ter, comma 1, cod. pen.: secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato avrebbe realizzato un accesso abusivo al sistema informatico dell’istituto di credito, consultando i dati relativi ad un conto intestato alla moglie e per il quale gli era stata revocata la delega ad operare on line (quindi, dopo averne preso visione, aveva stampato i relativi estratti conto … , che in seguito aveva prodotto nella causa civile di separazione). La difesa del ricorrente deduce tra le altre cose altresì la violazione dell’art. 51 cod. pen., giacché la condotta avrebbe dovuto intendersi funzionale all’esercizio delle facoltà difensive nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale.
Con riguardo alla tesi della presunta ravvisabilità della causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen., parimenti già confutata dai giudici di merito, deve osservarsi che la norma in parola non può operare sino a consentire – a chi invochi una pur lata estensione del diritto di difesa – intromissioni indebite nella sfera di riservatezza di una controparte processuale: la condotta di cui si adduce l’irrilevanza penale, per essere scriminata, deve pur sempre costituire una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto che si pretende aver esercitato (v. Cass., Sez. VI, n. 14540 del 02/12/2010, nonché Cass., Sez. V, n. 52075 del 29/10/2014).
Corte di Cassazione Sez. V penale, sentenza 30 marzo 2018, n.14627