La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’appellabilità della decisione con la quale, in primo grado, è stato negato l’accesso all’istituto della messa alla prova una volta che il processo sia stato celebrato nelle forme del giudizio abbreviato.
Nel caso di specie veniva escluso, nel giudizio di primo grado, l’accesso all’istituto della messa alla prova sul presupposto dei limiti edittali previsti per il reato contestato, eccedenti la soglia massima prevista dall’art. 168 bis C.p. Interposto appello sul punto, la Corte territoriale rimarcava l’erroneità della valutazione resa dal primo giudice in punto di diritto, con riguardo agli artt. 168 bis C.p. e 550 comma 2 C.p.P. e al contempo riteneva la questione non più censurabile una volta scelta dall’imputato la via del giudizio abbreviato, aderendo ad una lettura interpretativa del dato normativo di riferimento che ha trovato conforto anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 42469 del 03/07/2018; Cass., Sez. 6, n. 22545 del 28/03/2017).
Secondo l’interpretazione maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass., Sez 5, n. 19368 dell’8/06/2020; Cass., Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019; Cass., Sez. 3, n. 30983 del 20/02/2019; Cass., Sez. 4, n. 29622 del 15/02/2018).
La soluzione accolta ha avuto l’autorevole avallo interpretativo della Corte Costituzionale che nella recente sentenza “interpretativa di rigetto” del 3 aprile – 29 Maggio 2019, n. 131, nel tracciare l’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 464-bis, comma 2 e 521, comma 1, C.p.P. si è expressis verbis confrontata con il duplice orientamento ermeneutico offerta sul tema dalla Corte di legittimità.
In particolare, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, ha infatti evidenziato come al principio secondo cui electa una via, non datur recursum ad alteram, richiamato in talune sentenze, in altre pronunce questa stessa Corte abbia “plausibilmente replicato che la domanda di giudizio abbreviato conseguente al rigetto della richiesta, formulata in via principale, di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova previa riqualificazione del fatto contestato deve necessariamente intendersi come presentata con riserva; e più in particolare con riserva di gravame, in sede di appello, contro il provvedimento di diniego del beneficio già richiesto in via principale, che non può pertanto intendersi come implicitamente rinunciato all’atto della richiesta del rito abbreviato“.
Ritornando al caso di specie ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice dell’appello per un nuovo giudizio volto ad accertare la sussistenza dei presupposti utili ad ammettere l’imputato al beneficio negatogli in primo grado, provvedendo, in caso di vaglio positivo della relativa richiesta, a sospendere il processo e disporre la messa alla prova dell’imputato (Cass., Sez. U., sent. n. 33216 del 31/03/2016).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 30774 Anno 2020