Actio negatoria servitutis
Dispositivo dell’art. 949 Codice Civile
Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Si osserva, innanzitutto, che, come chiarito recentemente da Cass. Sez. 2, 8/1/2025, n. 392, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previste dall’art. 949 cod. civ., non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solamente a evitare l’esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell’attore, bensì quello più ampio di azioni tendenti a far dichiarare l’inesistenza di un qualsiasi diritto, anche dominicale, che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sullo steso (Cass. Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028; Cass. Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass. Sez. 2, 5/9/1970, n. 1218; Cass. Sez. 2, 17/2/1965, n. 262; vedi anche Cass. Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
Ciò comporta che l’actio negatoria servitutis, sotto il profilo della legittimazione passiva, può essere esercitata contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena o contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell’azione pur non avendone il possesso (Cass. Sez. 2, 23/1/2009, n. 1778), e, sotto il profilo della legittimazione attiva, compete sia al proprietario, sia al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà, ma non anche ai titolari di altri diritti personali, i quali possono vantare soltanto un interesse di fatto che consente loro d’intervenire volontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti ex art. 105, comma secondo cod. proc. civ. (vedi Cass. Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Cass. Sez. 2, 12/8/2002, n. 12169 con riguardo all’enfiteusi; Cass. Sez. 2, 23/10/1991, n. 11222).
Pertanto, poiché, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l’appunto il diritto di proprietà) e attiene al merito della decisione, spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951).
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 ordinanza n. 14015 del 2026
