L’adulterio virtuale, che si sostanzia nel chattare con il proprio amante, può comportare la pronuncia di addebito della separazione?
Invero, costituisce ius receptum che per adulterio deve intendersi una relazione affettiva reale e non virtuale che vada a violare i diritti e doveri reciproci dei coniugi come prescritto dall’art. 143 C.c., comma 1 e 2:
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
La violazione dei suindicati diritti e doveri dei coniugi in costanza di matrimonio conduce alla pronuncia di addebito della separazione ai sensi dell’art. 151, comma secondo, C.c.: Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 8750/2022) si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., comma 2, in quanto non configurava la violazione dell’obbligo di fedeltà l’avere allacciato una corrispondenza epistolare e via chat con altro soggetto, dovendosi intendere per adulterio una relazione affettiva reale e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che nella specie non vi erano stati.
Il giudice del merito ha confermato la sussistenza dell’addebito e la sua efficacia causale sulla separazione sia sul piano cronologico, che su quello logico, difettando la prova di una intollerabilità della convivenza in data antecedente al comportamento assunto dalla moglie in violazione dei suoi doveri coniugali.
Occorre richiamare sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass., 19 settembre 2017, n. 21657).
Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 8750 del 2022
