La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il diniego dell’ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova sulla base dell’esclusione di una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di nuovi reati da parte del soggetto imputato.
Nel caso di specie il diniego dell’ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova veniva decisa dal giudice di prime cure sulla base dell’esclusione di una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di nuovi reati da parte del soggetto imputato, e in relazione ad una serie di elementi, accertati nel corso del giudizio, come la protrazione e l’intensità delle condotte, l’aver agito in concorso con altri, e l’aver commesso il fatto in prossimità di “comunità giovanili” ovvero con assoluta indifferenza alla presenza di minori.
Ciò posto, tali elementi sono tutti sussumibili nei criteri di cui all’art. 133 C.p., e precisamente in quelli di cui ai nn. 1 e 3 del primo comma (con riguardo alla gravità del reato desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione) e al n. 3) del secondo comma della citata disposizione (con riguardo alla capacità a delinquere del colpevole desunta dalla condotta contemporanea o susseguente al reato).
Va innanzitutto richiamato e condiviso l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati, che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento, e che entrambi i giudizi, pur diversi tra loro, sono rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 C.p. (cfr., in particolare, per quest’ultimo aspetto, Cass., Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015).
Corte di Cassazione Sez. 3 n. 39162 Anno 2021
