La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento torna nuovamente ad occuparsi delle questioni circa l’ ambito di applicabilità dell’ istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e l’ immediata ricorribilità dell’ ordinanza di rigetto.
Le suddette questioni sono state risolte dalla Suprema Corte di Cassazione con decisioni tra loro contrastanti. Successivamente sono intervenute due sentenze rese a Sezioni Unite che hanno affermato i seguenti principi di diritto.
Con riguardo l’ ambito di applicabilità dell’ istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168 bis C.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato” (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016).
Con riguardo l’ immediata ricorribilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti dell’imputato maggiorenne la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 Codice di Procedura Penale., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, Codice di Procedura Penale, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova” (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 651 Anno 2017