Ordinanza di rigetto: messa alla prova adulti

ordinanza di rigettoLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia in merito all’ ambito di impugnabilità dell’ ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova formulata dalla difesa dell’ imputato si sensi dell’ art. 464 bis Codice di Procedura Penale.

Osserva la Corte che il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova viene reso con ordinanza dibattimentale.

Secondo la lettura dell’art. 586 Codice di Procedura Penale : “Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti”.

Se ne deduce che l’ ordinanza resa nel corso del dibattimento è impugnabile esclusivamente con la sentenza che definisce la fase del giudizio nel corso della quale è stata emessa l’ ordinanza stessa.

Di qui discende il principio legislativo secondo il quale le ordinanze rese in dibattimento non sono autonomamente ricorribili in Cassazione ( ai sensi dell’ art. 586 C.p.P.).

Alla suddetta regola, normativamente stabilita, non può sfuggire l’ ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’ art. 464 bis C.p.P.

Sul punto si richiamano le argomentazioni affermate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 33216 del 31.3.2016), con la quale si è affermato che l’ ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 C.p.P., in quanto l’art. 464 quater, comma settimo, C.p.P., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 46870 Anno 2016

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