Angherie “da vicinato”
Quando le angherie “da vicinato” (con disturbi e rumori vari), si trasformano in vere e proprie aggressioni e minacce? Ovvero siano tali da integrare il reato di stalking?
Nel caso di specie all’imputato sono contestate condotte moleste e altre decisamente minacciose nei confronti del vicino di casa e che, essendo sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, ha tormentato per anni, gettando oggetti dal balcone in direzione della casa della vittima, suonando ripetutamente e anche di notte al suo campanello, rivolgendogli ingiurie e frasi di evidente minaccia.
In tema di stalking, si rammenta che, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612- bis cod. pen. (Cass., Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015).
Inoltre, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Cass., Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012) e, più in generale, può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012). Non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto – tra i quali lo stato d’ansia provocatole dall’imputato o il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto – potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Cass., Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015; Cass., Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017).
Anche sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo l’opzione consolidata della Corte regolatrice, nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Cass., Sez. 1, n. 28682 del 25/9/2020; Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015). Né rileva il movente dell’agire criminale essendo sufficiente la capacità offensiva della condotta a realizzare uno degli eventi del delitto di stalking.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 322 del 2022