Il procedimento di ascolto del minore è regolato dalla legge. n. 219 del 2012, abrogativa dell’art. 155-sexies c.c.. Dalla predetta nuova disciplina normativa l’ascolto del minore è previsto dall’art. 315-bis C.c., comma 3, e, dopo l’entrata in vigore (7 febbraio 2014) del D.Lgs. n. 154 del 2013, anche dall’art. 336-bis e dagli 337-ter e 337- octies C.c.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Peraltro l’obbligatorietà dell’audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento della Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013, ribadito da Cass. n. 6129/2015). In particolare è stato affermato (cfr. Cass. 19202 del 2014, richiamata da cit. Cass. n. 6129/2015) che l’audizione è “una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l’interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto“.
L’iniziale qualificazione giuridica dell’ascolto come un elemento necessario dell’istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell’adempimento. L’ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo, tanto che anche nella vigenza dell’art. 155 sexies c.c., l’audizione doveva essere disposta in caso di minore dodicenne ovvero anche se di età inferiore ove ritenuto capace di discernimento (Cass. S.U. 22238 del 2009; 5547 del 2013, 11687 del 2013). L’importanza dell’obbligo di ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali -, è tale che, secondo Cass. n. 19327 del 2015 (proprio in tema di separazione personale), esso “costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore” (cfr. da ultimo anche Cass. n. 12957/2018).
Corte di Cassazione civile sez. I, ordinanza 30/08/2019 n. 21916