Il conflitto tra i genitori che vivono separati – non attenuatosi nel tempo – incide sulla capacità genitoriale della coppia “incapaci di elaborare il lutto del fallimento del progetto di coppia per rapportarsi responsabilmente alla genitorialità” e, di conseguenza, sul regime di un affido condiviso del figlio o dei figli minori.
Nel caso di specie il conflitto tra i genitori era stato determinato dal trasferimento della madre in una altra città, con la conseguenza di creare, per il minore due ambiti affettivi, senza possibilità di un pieno esercizio della bigenitorialità, garantita al minore dall’art. 337 ter c.c., comma 1. Con la conseguenza che tutte le scelte di vita del minore sarebbero state demandate alla sola madre, senza che il padre possa influire, in concreto, sulle stesse, laddove a tale esigenza potrebbe ovviare un affidamento condiviso, con collocazione del minore presso il genitore ritenuto più idoneo.
La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude – in via di principio – il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass., 06/03/2019, n. 6535; Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 23/02/2012) 29/03/2012, n. 5108).
Quanto al mutamento di residenza della madre – che non è affidataria, bensì mera collocataria del minore – tale circostanza non fa perdere alla stessa nè il diritto all’affidamento, ove esistente, nè la qualità di collocataria del minore, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario (Cass., 14/09/2016, n. 18087; Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 03/02/2015) 12/05/2015, n. 9633)
Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5604 del 28 febbraio 2020.