L’ex moglie che nel corso della convivenza famigliare si dedica esclusivamente alla famiglia ed all’accudimento del figlio, sacrificando anche la propria attività professionale e lavorativa, ha diritto all’assegno divorzile?
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha risposto all’interrogativo fornendo alcuni chiarimenti.
Assegno divorzile a favore dell’ex coniuge: funzione assistenziale
“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.
Funzione perequativo-compensativa
“All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Funzione equilibratrice
“La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Nel caso di specie giudice di merito aveva provveduto al riconoscimento dell’assegno di mantenimento della moglie in ordine alla disparità reddituale, emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, ed in ordine alla necessità di compensare l’ex coniuge del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali per la famiglia, avendo la stessa per la durata non breve della convivenza famigliare, provveduto “in assoluta solitudine”. Ciò nell’ottica di un intervento perequativo di riequilibrio tra gli ex coniugi, considerato che la moglie, casalinga, si era esclusivamente dedicata alla famiglia ed all’accudimento del figlio, affetto da grave malattia e successivamente deceduto, con conseguente sacrificio personale e perdita di occasioni di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 13724 del 20 maggio 2021