Assenza per malattia dal luogo di lavoro
L’assenza per malattia comporta una sospensione dell’attuazione del rapporto di lavoro sotto il profilo della prestazione, permanendo peraltro il regime di subordinazione e pertanto il potere direttivo e di controllo datoriale, sia pure modulato sull’effettiva consistenza del rapporto: in particolare, ben potendo il datore medesimo procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e quindi a giustificare l’assenza, in difetto di una preclusione comportata dalla L. n. 300 del 1970, art. 5, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore (Cass. 26 novembre 2014, n. 25162; Cass. 21 settembre 2016, n. 18507; Cass. 17 giugno 2020, n. 11697).
Nel rispetto del rapporto di subordinazione, sussiste pertanto un obbligo di reperibilità del lavoratore anche durante il periodo di malattia, quale espressione del suo obbligo di cooperazione nell’impresa ai sensi dell’art. 220 CCNL Commercio (del 18 luglio 2008, come rinnovato il 26 febbraio 2011 e quindi il 30 marzo 2015) applicabile ratione temporis, oltre che in osservanza dei generali principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratto, chiaramente previsto dall’art. 224 CCNL cit., secondo cui “E’ dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi“.
Anche l’assenza di malattia integra, infatti, un periodo di congedo, quale sospensione della prestazione di servizio secondo un’esegesi della norma rispettosa in particolare degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. (da intendere quali canoni ermeneutici di interpretazione diretta del CCNL e non esterni di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione: Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 28 maggio 2018, n. 13265; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893; Cass. 12 aprile 2021, n. 9583): nell’osservanza dei canoni, appunto, di letteralità secondo la comune intenzione delle parti, come pure evincibile dal comportamento dello stesso lavoratore, di combinazione sistematica con le altre clausole (in particolare con l’art. 173 CCNL, regolante l’obbligo di comunicazione del lavoratore al datore in caso di malattia e della sua continuazione) e di interpretazione secondo buona fede.
Corte di Cassazione Civ., Sez. lavoro, sentenza 20/08/2019, n. 21529
