Infibulazione

Infibulazione Astensione dalla commissione di nuovi reati aggravanti specifiche favoreggiamento della prostituzione Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione Fotografia Originalità Mancata trasmissione degli atti al Prefetto befana Dare dello "stupido" Responsabilità del conducente Presupposti per l'ammissione Truffa romantica Quantificazione dell’assegno di divorzio Intollerabilità della convivenza Abuso del diritto Licenziamento Citazione diretta Il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio della messa alla prova Il diritto dell’adottato all’accesso alle proprie origini Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa pratica della mutilazione genitale femminile c.d. Infibulazione trova una tutela giuridica nell’ordinamento italiano in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e sotto il profilo penalistico nell’articolo 583-bis C.p. (introdotto dall’art. 6, comma 1, della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006) che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Sotto tale profilo si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La suindicata norma prevede una aggravante specifica nel caso in cui la pratica sia rivolta nei confronti di un minore o per finalità di lucro.

La pratica della mutilazione genitale femminile, oltre a costituire un fatto di sicura rilevanza ai fini della configurabilità di una specifica condizione di vulnerabilità, tanto della donna che dei suoi stretti congiunti che intendano opporsi a tale pratica, costituisce altresì, per quanto attiene alla posizione del soggetto che rischia personalmente di esservi assoggettato, un trattamento inumano e degradante, idoneo a creare discriminazione della donna e a limitarne in modo irreversibile le prerogative comprese nel nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali. (Cass. n. 29971/2021).

Tale conclusione è avvalorata dall’evoluzione, nel tempo, della considerazione della pratica della cd. infibulazione da parte del diritto internazionale, a partire dalla Carta Africana dei Diritti dell’Uomo del 27.6.1981, adottata dall’O.A.U. (Organizzazione dell’Unità Africana), oggi A.U. (Unione Africana), che all’articolo 18 comma 3, relativo alla condizione femminile, impone agli Stati di: “provvedere all’eliminazione di qualsiasi discriminazione contro la donna e di assicurare la protezione dei diritti della donna e del bambino quali stipulati nelle dichiarazioni e nelle convenzioni internazionali“.
Il successivo Protocollo per i Diritti delle Donne in Africa – cd. “Protocollo di Maputo“- del 25.11.2005, firmato da 42 Paesi aderenti all’Unione Africana, rafforza la protezione ed il ruolo della donna e prevede l’eliminazione delle pratiche tradizionali lesive dell’integrità fisica e psichica della stessa, come le mutilazioni genitali femminili (cfr. art. 1, lett. g ed art. 5, lett. b); concetto, questo, in seguito ribadito dalla Dichiarazione del Cairo per l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili del 23.6.2003. (Cass. n. 29971/2021).

La pratica, oltre ad essere di per sé lesiva di diversi diritti compresi nel nucleo inalienabile delle prerogative fondamentali dell’individuo, quali quello all’integrità personale, alla libera scelta sessuale -poste le conseguenze, fisiche e psicologiche, che la mutilazione comporta per la successiva vita sessuale ed intima della donna- ed alla salute, con riferimento ai gravi ed inutili rischi che da tale pratica derivano, comporta un trattamento discriminatorio, perché essa costituisce un simbolo di diseguaglianza della donna rispetto all’uomo. (Cass. n. 29971/2021).

Per tali motivi, con la risoluzione n. 1247 del 22.5.2001 il Consiglio d’Europa ha ricompreso la mutilazione genitale nell’ambito dei trattamenti inumani e degradanti, espressamente condannati dall’articolo 3 della Convenzione E.D.U., vietando la relativa operazione anche qualora essa sia praticata da personale professionalmente competente.
Al contempo, il Parlamento Europeo, con la Risoluzione B5- 0686/2000 del 26 febbraio 2001, ha espressamente affermato che le mutilazioni genitali femminili costituiscono “… una forma di violazione dei diritti umani da perseguire sia civilmente che penalmente“. Con le successive Risoluzioni 2008/2071 del 24 marzo 2009, 2009/2681 del 26 novembre 2009 e 2012/2684 del 14.6.2012, lo stesso organo ha condannato le pratiche di mutilazione genitale femminile “… in quanto violazione dei diritti fondamentali dell’uomo e feroce attentato all’integrità psicofisica di donne e bambine e … grave reato agli occhi della società” nonché “… in quanto atto di violenza contro le donne che costituisce una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare il diritto all’integrità personale e alla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva …“, ed ha sollecitato gli Stati membri a “… rifiutare qualsiasi riferimento a pratiche culturali, tradizionali e religiose o tradizioni come fattore mitigante in caso di violenza contro le donne, includendo i cosiddetti crimini d’onore e le mutilazioni genitali femminili.
L’Assemblea Generale dell’O.N.U., dal canto suo, ha prima – con la risoluzione n. 62/133 del 18.12.2007, “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” – affermato l’impossibilità per tutti gli Stati membri di utilizzare tradizioni, credenze religiose o costumi come giustificazione per evitare il loro obbligo di eliminare tutte le forme di violenza contro le donne, raccomandando l’adozione di norme atte a combattere il fenomeno, ad assicurare il miglioramento della condizione femminile e ad educare le comunità locali al rispetto dei diritti umani. In seguito, ha adottato – con la Risoluzione n. 67/146 del 20.12.2012, “Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation“- una moratoria generale delle mutilazioni genitali femminili, condannando le stesse e tutte le pratiche tradizionali dannose per le donne ad esse correlate e sollecitando gli Stati membri ad assicurarne l’abolizione nel minor tempo possibile.
Infine, l’art. 38 della Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1.8.2014 e ratificata dall’Italia con Legge n. 77 del 27 giugno 2013, ha imposto agli Stati che la hanno ratificata di adottare “le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a)“. (Cass. n. 29971/2021).

Dal complessivo quadro normativo, interno ed internazionale, ed interpretativo, la giurisprudenza di legittimità ritiene di affermare che, per la donna, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili costituisce elemento rilevante non soltanto per la concessione della tutela umanitaria, ma che per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lettera b), del D. Lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona umana che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante.
Inoltre occorre configurare anche uno spazio per l’eventuale concessione dello status di rifugiato alla donna che tema di essere assoggettata a mutilazione genitale femminile, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all’art. 7, lettere a) ed f), del D.Lgs. n. 251 del 2007. In tema di protezione internazionale, infatti, vige il principio per cui gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato possono essere integrati da qualsiasi comportamento discriminatorio realizzato in danno di una determinata categoria di soggetti, ancorché in esecuzione di provvedimento legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13932 del 06/07/2020) o comunque con modalità idonee a limitare, direttamente o indirettamente, l’autodeterminazione ed il dissenso dei soggetti discriminati (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25567 del 12/11/2020). (Cass. n. 29971/2021).

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