L’attenuante della collaborazione processuale di cui all’art. 323-bis C.p., introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. i) n. 1 della Legge 27 Maggio 2015, n. 69, prevede una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove dei reati, “Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite“.
La particolare tenuità fa riferimento al fatto e alle concrete modalità di realizzazione dello stesso.
“Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi“.
Si tratta di una circostanza attenuante ad effetto speciale che persegue una politica criminale finalizzata, attraverso meccanismi premiali, a spezzare la catena di solidarietà che lega i protagonisti del patto corruttivo. (Cass. n. 9512/2021)
L’attenuante della collaborazione processuale è modellata secondo la tecnica della legislazione di emergenza che ha caratterizzato le previsioni premiali in materia di reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 4 D.L. 625 del 1979), di delitti di tipo mafioso (art. 8, D.L. 152 del 1991), di traffico di sostanze stupefacenti e di associazione costituita allo scopo di tale traffico (art. 74, comma 7, D.P.R. 309/1990). Le ipotesi di attenuante (contemplate alternativamente e non cumulativamente) abbracciano più condotte, tutte contrassegnate da un progressivo allontanamento dal piano di offesa arrecata con la condotta illecita e, per quella di interesse, il contenuto appare incentrato sulla concretezza ed efficacia nell’aiuto alle autorità nella raccolta e/o conservazione delle prove.
L’assenza di altre specificazioni da parte del legislatore delle modalità di attuazione dell'”aiuto” rivela la volontà di ricomprendere nell’ambito della norma qualsiasi tipo di ausilio che serva oggettivamente a contrastare il raggiungimento delle finalità perseguite dai responsabili.
Certo, con riguardo all’assicurazione delle prove non è specificato quale tipo di assicurazione sia richiesta. (Cass. n. 9512/2021)
La giurisprudenza, nell’esame della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7 D.P.R. 309/1990, che sul piano semantico è la più vicina alla formula impiegata dall’art. 323-bis C.p., ha precisato che il “ravvedimento operoso” può trovare applicazione anche quando la collaborazione sia prestata successivamente alla condanna di primo grado (Cass., Sez. 4, sentenza n. 40749 del 12/7/2017) e, con maggiore precisione, anche con riguardo a contributi collaborativi successivi alle indagini preliminari e relativi alla fase della formazione della prova, sempre che idonei ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire l’identità dei complici (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 34402 del 17/05/2007).
Imprescindibile, sulla scorta di tali precedenti, è che la circostanza dispieghi efficacia in
concreto in funzione del conseguimento della prova e non solo del rafforzamento del quadro probatorio già acquisito. (Cass. n. 9512/2021)