L’attenuante speciale della minore gravità nell’ambito del reato di violenza
sessuale è disciplinata dall’art. 609-bis comma 3, C.p.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Occorre, sul punto, rammentare i principi giurisprudenziali affermati in materia di riconoscimento dell’attenuante speciale della minore gravità. In particolare, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Cass., Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019; Cass., Sez. 3, n. 16122 del 12/10/2016; Cass., Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015). Inoltre, l’attenuante speciale prevista dall’art. 609-bis C.p., comma 3, non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo perché tale reiterazione, ove non sia del tutto occasionale, approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sicché non è compatibile con la “minore gravità” del fatto (Cass., Sez. 3, n. 17177 del 03/03/2020; Cass., Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016). D’altra parte, l’attenuante di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., non può essere di per sé esclusa per la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, occorrendo in tal caso valutare se queste ultime, in relazione al bene giuridico tutelato, incidano sui parametri che rilevano ai fini dell’accertamento della minore gravità del fatto, costituiti dal grado di compromissione della libertà sessuale subito dalla vittima e dalla consistenza del danno arrecabile (Cass., Sez. 7, n. 6502 del 29/11/2018). Infine di è affermato che, per l’applicazione dell’attenuante speciale dei casi di minore gravità, di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., la circostanza che il fatto incriminato sia stato commesso da un insegnante all’interno di una istituzione scolastica in danno degli allievi non assume necessaria e automatica valenza ostativa, perché tale circostanza è già stata considerata dal legislatore allorquando ha considerato l’abuso di autorità come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice nonché ai fini della procedibilità d’ufficio della condotta incriminata ex art. 609-septies c.p., comma 4, n. 2, (Cass., Sez. 3, 22/09/2015, n. 25434). Corte di Cassazione Sez. III, sentenza 10 novembre 2021, n. 40559.
Con riguardo all’elemento della reiterazione nel tempo delle condotte criminose, considerato in linea di principio valido indice della non appartenenza della fattispecie al novero dei fatti di minore gravità (in tal senso, infatti Cass., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 21458), tuttavia il criterio in questione appare non essere più valido nel senso sopra indicato allorché i singoli fatti siano stati compiuti nei confronti di soggetti fra loro diversi. Invero, il naturale aggravamento della intensità della lesione al bene protetto, che è indubbia conseguenza della reiterazione della stessa, ha una sua ragion d’essere laddove il soggetto passivo del reato sia sempre il medesimo, di tal che un fatto che in sé potrebbe anche essere considerato di modesta gravità, se replicato con insistenza nei confronti del medesimo soggetto acquista senza dubbio, per la progressività della lesione inferta, una maggiore gravità; ma nel caso in cui i soggetti passivi della condotta siano sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall’altro, non vi è alcun motivo per non considerare, sotto il profilo della loro gravità, i singoli fatti in maniera atomistica, atteso che la lesività della condotta, stante la diversità dei soggetti passivi di volta in volta interessati da essa, non presenta alcun profilo di progressività. (Cass., Sez. III, 20 giugno 2016 n. 25434)