Attività di introduzione di armi nel territorio dello Stato
Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Disposizioni per il controllo
delle armi.
Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.
Da un punto di vista lessicale, la locuzione riferita all’attività di introduzione di armi nel territorio dello Stato, contenuta all’art. 1 legge n. 895 del 1967, indica l’attività di immissione nel territorio nazionale di armi provenienti da altri Stati. Si tratta, dunque, di un’attività complessa che si articola in diverse fasi che vanno dall’individuazione del venditore all’estero, all’avvio di contatti con questo, seguiti dall’inizio di trattative volte a definire modello, quantità, prezzo e modalità di consegna dell’arma, fino alla conclusione dell’accordo ed alle successive operazioni di introduzione della stessa nel territorio nazionale.
Secondo tale interpretazione, il momento di consumazione del reato non può che collocarsi in una delle ultime fasi. Da ciò discende che tutte le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento della disponibilità dell’arma possono configurare un tentativo punibile di introduzione ex art. 1 legge n. 895 del 1967 solo nel caso in cui le trattative intercorse siano connotate da serietà ed affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall’art. 56 cod. pen., univoche e idonee a determinare l’introduzione della pistola nel territorio nazionale.
Ne caso di specie il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale l’atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Cass., Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 42158 del 2023