Azione surrogatoria
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
L’azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l’azione revocatoria ovvero l’opposizione di terzo. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, ai fini dell’esercizio dell’azione surrogatoria, ha considerato inerte il comportamento processuale del debitore che, di fronte ad un contratto preliminare rimasto inadempiuto, non aveva azionato né la clausola risolutiva contrattualmente prevista, né aveva dato corso al rimedio dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex articolo 2932 c.c., pur avendo saldato interamente il prezzo di acquisto successivamente alla stipula del preliminare). La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta qualora il credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna o in altro titolo esecutivo, ovvero si tratti di un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell’articolo 642 c.p.c. benché detto titolo non sia definitivo. Nondimeno, ai fini del legittimo esercizio dell’azione surrogatoria è sufficiente anche un credito non determinato nel suo ammontare, oppure sottoposto a condizione o a termine. (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 34940 del 28/11/2022)