Secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata nel tempo, il bacio sulla guancia rientra nella fattispecie del delitto della violenza sessuale ai sensi dell’art. 609-bis C.p.
La norma de quo, al primo comma, sanziona la condotta di “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni“.
Al comma 2 stabilisce che “Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona” (seguendo la complessa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della nozione di “atti sessuali”, che peraltro la L. 15 febbraio 1996, n. 66, ha chiaramente introdotto per unificare, comprendendoli in una stessa nozione e in un medesimo trattamento sanzionatorio, la congiunzione carnale e gli atti di libidine previsti nella normativa previgente).
Al riguardo, occorre soltanto sottolineare che la formulazione più convincente e compiuta della nozione è quella che, in conformità alla ratio e alla lettera della norma incriminatrice, identifica gli atti sessuali in tutti quegli atti che siano oggettivamente idonei a compromettere la libertà sessuale del soggetto passivo, invadendo la sfera sessuale di questo, mediante un rapporto corpore corpori, che non deve necessariamente riguardare le zone genitali ma può estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene dalla scienza, non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica.
In conformità a questa nozione “oggettiva” di atto sessuale, il dolo (generico) del reato consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona offesa, senza che rilevi l’ulteriore fine dell’agente, che è in genere quello di soddisfare la sua concupiscenza, ma può anche essere un fine ludico o di umiliazione della vittima.
Peraltro, in particolare in tema di baci sulla bocca, al fine di evitare una eccessiva dilatazione della connotazione sessuale della condotta, che sarebbe contraria sia al senso comune sia al principio di determinatezza della fattispecie penale, occorre che il riferimento alle zone erogene sia integrato con l’attenta valutazione del contesto sociale e culturale in cui si realizza la condotta stessa.
Così, se il bacio sulla bocca indubbiamente attinge una zona generalmente considerata erogena, è altrettanto indubbio che esso perde il connotato sessuale se è dato in particolari contesti sociali e culturali. Per esempio, nella tradizione russa il bacio sulla bocca è scambiato come forma di saluto, sicché il bacio c.d. alla russa non può identificarsi come atto sessuale.
Altrettanto può avvenire in certi contesti familiari o parentali, in cui il bacio sulla bocca tra parenti è solo un segno di affetto, privo di connotazioni sessuali penalmente rilevanti.
In questi e in consimili contesti non erotici esula la nozione penale di atti sessuali, perché – secondo la nozione surrichiamata – la condotta dell’agente non è oggettivamente idonea a compromettere la libertà sessuale del soggetto passivo, o più esattamente del partner, indipendentemente dal consenso di quest’ultimo.
Al contrario, al di fuori dei contesti sopra esemplificati, il bacio sulla bocca assume valenza sessuale, sicché integra il reato di cui all’art. 609 bis C.p., se dato senza il consenso o con abuso della posizione di inferiorità del soggetto passivo, o il reato di cui all’art. 609 quater C.p., se dato a soggetti infraquattordicenni oppure a soggetti infrasedicenni legati da un rapporto di subordinazione con il soggetto agente.
Non si può però fare distinzione ai fini penali in base alla “profondità” del bacio, sino ad escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra, e riservare la nozione di atto sessuale soltanto ai baci che arrivano al contatto delle lingue, come pretende il ricorrente. Entrambe le tipologie di baci, infatti, sono idonei a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo (a meno che si tratti di baci leggeri scambiati in quei particolari contesti non erotici che ne escludono la connotazione sessuale).
Si deve quindi concludere che non soltanto il bacio profondo, o bacio alla francese con contatto delle lingue (o con penetrazione, per usare il linguaggio del ricorso), ma anche il bacio limitato al semplice contatto delle labbra, configura un atto sessuale idoneo a invadere la sfera intima del soggetto passivo, e come tale integra uno degli elementi materiali delle fattispecie penali previste negli art. 609 bis C.p., 609 quater C.p., e 609 octies C.p. (Cassazione penale, Sez. III, 2 luglio 2007, n. 25112)
Ne consegue che il bacio sulla guancia “rubato“, integra, infatti, il delitto di violenza sessuale in quanto anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio, posto che tra gli atti suscettibili di concretizzare il reato de quo possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, riguardanti zone erogene su persona non consenziente (Cass., n. 549 del 15/11/2005).
