La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta la questione inerente la sussistenza del reato di violenza sessuale nell’ipotesi di un bacio sulle labbra. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità in tema di bacio sussiste la piena configurabilità del delitto di cui all’art. 609-bis C.p., previo esame, nelle singole fattispecie concrete, del gesto (pacifico) non solo in sé, ossia in modo isolato, ma anche alla luce del contesto generale nel quale è tenuto, del rapporto tra i soggetti coinvolti e di quanto accaduto subito prima e dopo. (Corte di Cassazione Sez. III, sentenza 29 agosto 2019, n. 36636).
Nel caso di specie, proprio nell’ottica della valutazione complessiva di un gesto – bacio sulle labbra- che potrebbe esser sostenuto da differenti giustificazioni, i Giudici del merito hanno evidenziato, a conferma dell’ipotesi di reato, che: a) l’atto era stato preceduto da palesi avances nei confronti della donna, dal carattere reiterato e molesto, palesemente respinte dalla stessa con parole chiare ed insuscettibili di esser fraintese; b) lo stesso atto – repentino ed improvviso, dopo aver fatto chiudere gli occhi alla donna con un pretesto – era stato seguito da un’espressione minacciosa del ricorrente, il quale aveva intimato alla ragazza “di non riferire a nessuno quanto era accaduto“; c) successivamente il soggetto le si era nuovamente avvicinato ….in tal modo, dunque, perseverando in un atteggiamento non solo molesto, ma anche palesemente esplicito nella sua valenza sessuale. (Corte di Cassazione Sez. III, sentenza 29 agosto 2019, n. 36636).
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, per attribuire rilevanza a quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, il giudice deve effettuare una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Cass., Sez. 3, n. 964/2015 del 26/11/2014). Per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica (Cass., Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014). E’ del pari consolidato il principio secondo cui l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi (Cass., Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010; Cass., Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014).
Quanto all’elemento soggettivo, secondo il consolidato orientamento interpretativo non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Cass., Sez. 3, n. 3648 del 03/10/2017, resa in una fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese; Cass., Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, relativa a fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha ritenuto che l’eventuale finalità ingiuriosa dell’agente non escludesse la natura sessuale della condotta). Più in particolare, l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente (Cass., Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014; Cass., Sez. 3, n. 20754 del 17/04/2013; Cass., Sez. 3, n. 20754 del 17/04/2013). (cit. Corte di Cassazione n. 964/2015)