La Corte Costituzionale con la sentenza che si riporta in commento si sofferma sulle questioni che attengono ai temi della tutela dei boschi e foreste, delle relative funzioni e competenze legislative.
Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva.
Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso.
Sotto l’aspetto ambientale, boschi e foreste costituiscono un bene giuridico di valore “primario” ed “assoluto“, nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza.
Ciò peraltro non toglie che le Regioni, nell’esercizio delle specifiche competenze, loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate.
Ne consegue che la competenza regionale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell’ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della “sostenibilità degli ecosistemi forestali“.
I distinti concetti di multifunzionalità ambientale del bosco e di funzione economico produttiva sottoposta ai limiti della ecosostenibilità forestale sono del resto ribaditi a livello internazionale, comunitario e nazionale.
Sul piano internazionale, sono da ricordare: la Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la Legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva con la Legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la “Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta“, adottata nell’ambito della Conferenza di Rio.
Sul piano comunitario, è da far riferimento alla puntuale normativa di cui alla Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, in materia di habitat naturali e di costituzione di una “rete ecologica europea coerente“, denominata “Natura 2000”.
Sul piano interno, è da sottolineare il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che pone come strumento fondamentale per la conservazione e l’incremento dei boschi e delle foreste la “selvicoltura” (art. 1), attribuendo al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell’ambiente il compito di emanare al riguardo apposite “linee guida” ed alle Regioni quello di definire le “linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali“.
Attraverso questo coordinamento lo Stato ha inteso assicurare, per un verso, la conservazione e l’incremento del bosco considerato come bene ambientale e, per altro verso, la conservazione e l’incremento del bosco stesso, considerato come bene economico produttivo, nei limiti, tuttavia, della sostenibilità degli ecosistemi forestali.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 105 ANNO 2008