Per bullismo sessuale si intende una azione di prevaricazione volta al compimento di atti di natura sessuale, dando conto dello stato di umiliazione in un crescendo di condotte invasive sulla persona ed offensive della sua dignità ed onore.
Sotto il profilo giuridico il bullismo sessuale rientra nella violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 orties C.p.
Si tratta di una fattispecie criminosa autonoma, caratterizzata dal concorso necessario di più persone (almeno due) alla commissione del reato.
Proprio la pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza producono effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.
Ciò che finisce per qualificare in maniera pregnante la fattispecie di bullismo sessuale è, quindi, “la simultanea ed effettiva presenza di più persone” nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito.
Seppure il singolo autore può realizzare soltanto una frazione del fatto tipico, lo stesso è, tuttavia, in grado di dare “un contributo causale alla commissione dei reato”, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa.
La mera presenza fisica all’interno del “gruppo”, costituisce una forma di concorso morale, assumendo il significato di vera e propria adesione all’altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà dell’esecutore materiale.
A maggior ragione, ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 609 octies C.p., il concetto di partecipazione non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte dei singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale, nel senso che ciascun compartecipe dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’art. 609 bis C.p., dovendosi, al contrario, ritenere estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva.
Il bullismo sessuale può realizzarsi attraverso condotte di palpeggiamento delle zone a connotazione sessuale e rientra per giurisprudenza ormai indiscussa nella nozione di atto sessuale, finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà Individuale.
Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità, l’attenuante della minore gravità di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis C.p., non può essere concessa nell’ipotesi di reato di cui all’art. 609 octies C.p., in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale.
Cassazione Sent. Num. 17699 Anno 2013