La Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma sulla questione relativa al trattamento dei dati personali, senza il consenso dell’interessato, consistenti in una serie di fotografie diffuse nella rete di Internet, con conseguente nocumento delle persone offese .
L’art. 167, comma 1, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, intitolato “Trattamento illecito di dati”, punisce con la reclusione da uno a tre anni la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad altri un un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, se dal fatto deriva nocumento.
Per nocumento deve intendersi un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati.
Il nocumento può anche coincidere con il cd. “danno-evento” di matrice civilistica ma non è giuridicamente sovrapponibile ad esso e soprattutto non va confuso con il cd. “danno-conseguenza” risarcibile ai sensi degli artt. 185 C.p. e 2043 e 2059 C.c.
Il nocumento assolve alla funzione di dare “effettività” alla tutela della riservatezza dei dati personali ed ha un suo nucleo di dannosità che è meno ampio di quello civilistico.
La “trasformazione” del nocumento da circostanza aggravante del reato a condizione obiettiva “intrinseca” di punibilità è tesi accolta dalla giurisprudenza di legittimità ma è contrastata in dottrina, la quale ritiene che sia un elemento costitutivo del reato.
Le condizioni obiettive di punibilità di cui all’art. 44 C.p., il cui avverarsi prescinde dalla volontà del colpevole, assolvono al compito di tipizzare i fatti ai quali il legislatore subordina la punibilità di un reato.
Si deve trattare, dunque, di un fatto estraneo all’offesa, che non ha alcuna relazione causale e/o psicologica con la condotta dell’autore del reato.
Si suole distinguere tra le condizioni obiettive estrinseche (ex art. 44 C.p.) da quelle intrinseche che attualizzano l’offesa di un interesse che è già potenzialmente realizzata dal fatto tipico o rendono comunque irreversibile la lesione degli interessi già offesi dalla condotta tipica.
Tale distinzione risponde all’ esigenza di ricondurre nell’alveo della responsabilità colpevole di cui all’art. 27 Cost. le conseguenze della condotta che attengono agli elementi più significativi della fattispecie tipica.
Sicché è a dir poco anomalo che la condotta di illecito deve essere voluta mentre la conseguenza che ne deriva possa essere imputata indifferentemente anche a titolo di colpa (e dunque non voluta).
Lo spostamento del nocumento da circostanza aggravante di un reato già perfetto (attribuibile al colpevole anche a titolo di colpa) a fatto selettivo di condotte penalmente rilevanti, non giustifica pertanto la sua qualificazione come condizione obiettiva di punibilità (ancorché intrinseca).
La sua omogeneità rispetto all’interesso leso o concretamente messo in pericolo e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica costituiscono indici di qualificazione come elemento costitutivo reato, piuttosto che estraneo ad esso.
Si tratta, dunque, di un elemento costitutivo del reato, punibile, nel caso di specie, a titolo di dolo.
Ne consegue che il nocumento deve essere previsto e voluto come conseguenza della propria azione, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell’azione stessa.
Non è perciò sufficiente che esso costituisca conseguenza non voluta (ancorché prevista o prevedibile) dell’illecito trattamento dei dati personali.
L’illecita diffusione dei dati costituisce un pregiudizio e, pertanto, un nocumento ai fini del reato per il quale si procede (cd. “danno-evento”) per la cui sussistenza non è necessario, se non a fini risarcitori, accertare quali ulteriori danni (patrimoniali o non patrimoniali) siano derivati alla persona i cui dati sono stati trattati senza il consenso.
Cassazione Sent. Num. 40103 Anno 2015
