Come correttamente evidenziato dalla dottrina, si può parlare di “buona fede” e di “mala fede” in un duplice senso: in senso soggettivo, osservando cioè lo stato psicologico del soggetto considerato, ovvero in senso oggettivo, osservando la condotta tenuta da un determinato soggetto nei rapporti giuridici.
In senso soggettivo, per “buona fede” si intende lo stato di ignoranza o l’erronea conoscenza circa una data situazione giuridica o di fatto; per contro, per “mala fede” si intende la scienza, la consapevolezza, l’ esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica.
In senso oggettivo, invece, la “buona fede” consiste in una regola di condotta da tenersi nei rapporti giuridici, una regola improntata alla lealtà nei confronti delle altre parti: è in buona fede chi si comporta con lealtà nei rapporti giuridici. Per contro, per “mala fede” si intende la slealtà di condotta nell’agire giuridico.
Questa distinzione trova agevole riscontro nella disciplina del Codice Civile, laddove, osservando in particolare il concetto di “mala fede”, è dato osservare come esso talora sia inteso dalla legge in senso soggettivo, come stato psicologico del soggetto: così negli artt. 428 cpv. C.c. (in tema di incapacità c.d. naturale), 1147 C.c. (in tema di possesso), 1161 cpv. C.c. (in tema di usucapione di beni mobili), 1349 cpv. C.c. (in tema di determinazione dell’oggetto del contratto), etc.; altre volte, invece, è inteso in senso oggettivo, come condotta sleale: così negli artt. 1490 cpv. C.c. (in tema di patto di esonero da responsabilità per i vizi della cosa venduta), 1529 cpv. C.c. (in tema di rischi per la perdita di cose in viaggio), 1579 C.c. (in tema di limitazione convenzionale della responsabilità del locatore), 1667 C.c. (in tema di garanzia per i vizi dell’opera commessa in appalto), etc.
Naturalmente, la “mala fede” in senso oggettivo presuppone la sussistenza di quella in senso soggettivo, presuppone cioè la conoscenza, la consapevolezza, di un dato fatto o di una data situazione giuridica; una tale conoscenza, però, non è sufficiente perché ricorra la “mala fede” in senso oggettivo, essendo a tal fine necessario che essa si sia tradotta in una condotta sleale nei confronti dei soggetti con cui si è venuti in giuridica relazione.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 9651 Anno 2016