Ogni sentenza può essere suddivisa in capi e punti. Il capo della decisione è collegato alla singola imputazione contestata all’imputato, mentre, per converso, il punto è identificabile nella trattazione, in fatto e in diritto, del singolo capo della decisione.
La nozione di “punto” della decisione è pacificamente accolta dalla giurisprudenza di legittimità. Si è affermato (Cass., Sez. U., n. 1 del 19/01/2000; Sez. U., n. 10251 del 17/10/2006) che il concetto di “punto della decisione” riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, escluse le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i
presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna- l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.
L’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 581 C.p.P. deve contenere l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La facoltà di presentare motivi nuovi di cui all’art. 585 C.p.P. incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum” , introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Cass., Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020).