Catcalling

Catcalling Assegno di divorzio Configurabilità del reato di diffamazione durata massima Concorso anomalo nel reato Giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti Ingiuria o diffamazione Diversa qualificazione giuridica del fatto Decreto di citazione Principio dell'affidamento Sfruttamento dell’attività di prostituzione Legittimazione del procuratore generale Lenocinio Ingerenza della suocera Infedeltà coniugale Prossimi congiunti Accesso abusivo Diffamazione a mezzo Efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte offesa Decoro architettonico Perdono giudiziale reato di estorsione Registrazioni di conversazioni tra presenti Messaggi amorosi all'amante body shaming Prescrizione Diritto di obiezione di coscienza Abitualità nel reato Fabbricazione e commercio di beni Accompagnamento Infibulazione Astensione dalla commissione di nuovi reati aggravanti specifiche favoreggiamento della prostituzione Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione Fotografia 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di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione 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Tali condotte hanno un raggio di azione molto ampio e possono andare dal semplice approccio o corteggiamento con modesta portata offensiva, che man mano può diventare sempre più insistente, fino alla ricerca o tentativi di contatto fisico con la vittima; o, ancora il Catcalling si manifesta in commenti verbali tali da integrare veri e propri insulti aventi ad oggetto il sesso, la religione, l’etnia, la classe sociale o eventuali disabilità. Sovente la molestia viene realizzata con petulanza, in quanto la condotta viene ripetuta, con identiche modalità, in un breve arco temporale (ovvero il comportamento è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone). In casi più gravi si arriva a molestie anche in orario notturno solitamente con numerose telefonate, anche mute, che possono cagionare disturbo e arrecare un profondo stato d’ansia alla vittima.

Sul punto giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza della Corte di legittimità che ha già ritenuto che il corteggiamento insistente di una donna, a lei non gradito, che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e continue telefonate, realizza non solo l’elemento materiale del reato di cui all’art. 660 C.p., ossia la “molestia“, ma anche la sua componente psicologica in quanto la relativa condotta è rivelatrice di “petulanza” oltre che di “biasimevole motivo” (Cass., Sez. 1, n. 6905 del 28/01/1992; c.f.r., anche, sulla necessaria distinzione tra elemento psicologico del reato e motivi inducenti alla condotta molesta, tra le molte: Cass., Sez. 1, n. 11855 del 06/10/1995; Cass., Sez. 1, n. 33267 del 11/06/2013). (Cass. Sez. 1 n. 49571/2016).

Giova in premessa rammentare che, come la giurisprudenza di legittimità insegna, con la disposizione prevista dall’art. 660 C.p. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione. L’interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull’ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione.
L’elemento materiale della “molestia” è costituito dall’interferenza non accetta che altera dolorosamente, fastidiosamente o importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Cass., Sez. 1, n. 19718 del 24/03/2005) e l’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente.
La Corte di legittimità ha, da tempo, anche affermato che il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura necessariamente abituale e non pretende sempre e comunque una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica la stessa dei motivi specifici che l’hanno ispirata. Con riferimento all’intento della condotta costituito da biasimevole motivo è sufficiente, infatti, anche il compimento di un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità rivelatrici dell’intrusione nella sfera privata del destinatario (Cass., Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013; Cass., Sez. 6, n. 43439 del 23/11/2010; Cass., Sez. 1, n. 11514 del 16/03/2010).

Del resto, si è chiarito che “Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 C.p., può in concreto assumere la forma dell’abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico” (Cass., Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018).

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