La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis C.p. all’ipotesi di rifiuto di cui all’art. 187, comma 8 C.d.S.
Nel caso di pecie la Corte territoriale ha ritenuto ostativa all’applicazione dell’art. 131 bis C.p., in relazione alla condotta dell’imputato, che opponeva il rifiuto all’accertamento dello stato alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti di cui al comma 8 dell’art. 187 C.d.S.
Secondo il principio enunciato dalle Sezioni unite della Corte di legittimità “La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis C.p., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma settimo, Cod. Strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato“. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13682 del 25/02/2016).
La pronuncia richiamata, affrontando la compatibilità della causa di esclusione della punibilità con l’ipotesi del rifiuto a sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, introduce considerazioni certamente estensibili all’ipotesi di rifiuto di cui all’art. 187, comma 8 C.d.S. Innanzitutto osserva che il legislatore, nel definire l’istituto “ha esplicato una complessa elaborazione per definire l’ambito dell’istituto. Da un lato ha compiuto una graduazione qualitativa, astratta, basata sull’entità e sulla natura della pena; e vi ha aggiunto un elemento d’impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento. Dall’altro lato ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza. Ha infine limitato la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l’idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.. Da tale connotazione dell’istituto emerge un dato di cruciale rilievo, che deve essere con forza rimarcato: l’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente. Da quanto precede discende che la valutazione inerente all’entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto“.
Precisa, inoltre, che “A tale riguardo occorre considerare che l’illecito di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada sanziona il rifiuto di sottoporsi all’indagine alcoolimetrica volta all’accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal secondo comma dello stesso articolo. In conseguenza, la lettura della ratio e dello sfondo di tutela che presiedono alla contravvenzione in esame sarebbe fallace ed astratta se non si confrontasse con l’intimo intreccio tra i due reati, enfatizzato dal fatto che uno è punito con le sanzioni previste dall’altro. In breve, il comma 7 non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione. Dunque, non può farsi a meno di esaminare la collaterale contravvenzione di cui al richiamato comma 2 dell’art. 186. Essa si inscrive nella categoria di illeciti in cui la pericolosità della condotta tipica è tratteggiata in guisa categoriale: è ritenuta una volta per tutte dal legislatore, che individua comportamenti contrassegnati, alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza, dall’attitudine ad aggredire il bene oggetto di protezione. Si tratta, in breve, dei reati di pericolo presunto: nessuna indagine è richiesta sulla fattispecie concreta e sulla concreta pericolosità in relazione al bene giuridico oggetto di tutela. Si tratta, è bene rammentano, di una categoria di illeciti che trova frequente espressione in reati contravvenzionali connotati proprio dal superamento di valori soglia ritenuti per l’appunto tipicamente pericolosi. Orbene, non è da credere che tale conformazione della fattispecie faccia perdere il suo ancoraggio all’idea di pericolo ed ai beni giuridici che si trovano sullo sfondo. Al contrario, come ormai diffusamente ritenuto, si tratta di illeciti che presentano un forte legame con l’archetipo della pericolosità e garantiscono, anzi, il rispetto del principio di tassatività, assicurando la definita conformazione della fattispecie alla stregua di accreditate informazioni scientifiche e di razionale ponderazione degli interessi in gioco; ed eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare in concreto l’offensività del fatto. Da tale ricostruzione della categoria discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l’offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nei quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato (…) Non può ritenersi che lo sfondo di tutela del reato di cui all’art. 186, comma 2, sia quello della regolarità della circolazione. Istanze di sicurezza e regolarità della circolazione permeano, nel complesso, il codice della strada. Tuttavia la nostra contravvenzione ha una evidente e ben poco mediata correlazione con i beni della vita e dell’integrità personale. Tale conclusione non si trae solo da diretta, vivida e comune fonte esperienziale. E’ la stessa disciplina legale a fornire univoca indicazione in tal senso. Il comma 2-bis prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, il reato è aggravato. Più in generale, l’art. 222 prevede severe sanzioni amministrative accessorie quando dalla violazione di norme del Codice derivano danni alle persone. Dunque, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito connesso all’applicazione dell’art. 131-bis consente ed anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Per esemplificare: non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente. E l’indicato intreccio tra le due contravvenzioni impone di considerare, ai fini che qui interessano, pure con riguardo a quella di mero rifiuto lo sfondo fattuale, la rischiosità del contesto nel quale l’illecito s’inscrive” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 13682 del 25/02/2016).
Corte di Cassazione Sez. 4, n. 32254/2022