Ai sensi dell’art. 518 C.p.P. (Fatto nuovo risultante dal dibattimento): “Fuori dei casi previsti dall’ articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti “.
Peraltro, si è affermato in sede di legittimità che nel caso di modifica dell’imputazione nel corso dell’istruttoria dibattimentale che non comporti, fatto nuovo ex art. 518 C.p.P., questa non è soggetta a limiti temporali, avendo l’imputato, a fronte di tale iniziativa del pubblico ministero, la facoltà di chiedere un temine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto di essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi (Cass., Sez. 5, n. 15814 del 20/01/2020) – (e cit. Cass. 35022/2021, ove nella specie, il fatto nel corso del giudizio di primo grado, non è nuovo, ma è stato soltanto diversamente qualificato: si tratta, infatti, secondo la convergente ricostruzione dei provvedimenti di merito, di reiterati messaggi, ingiuriosi e minacciosi, con l’uso del telefono e telematici, a mezzo mail, rivolti anche a terzi, che non avevano solo il carattere della petulanza, di cui all’art. 660 C.p. ma erano risultati tali da integrare il reato di atti persecutori, per la lunga durata della condotta, il numero spropositato di questi, oltre ad avere il descritto contenuto, quindi tali da determinare uno degli eventi tipici di cui all’art. 612-bis C.p). Ne deriva che conformemente all’interpretazione della Corte di legittimità della previsione di cui all’art. 518 C.p.P., il fatto storico per il quale si procede a carico dell’imputato è sempre lo stesso, anche se all’esito dell’istruttoria, questo è stato diversamente qualificato dalla parte pubblica (Cass. Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020; Cass., Sez. 5, n. 2295 del 3/07/2015; Cass., Sez. 5, n. 3780 del 14/11/2017).