Circostanza aggravante di aver causato un incidente stradale

circostanza aggravanteLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia in merito al fatto se la circostanza aggravante di aver causato un incidente stradale di cui al comma 2 bis dell’art. 186 del Codice della Strada a seguito del bilanciamento, nel giudizio di comparazione, con le attenuanti generiche di cui all’ art. 62 bis C.p., possa essere idonea ad escludere l’ammissione ai lavori di pubblica utilità e a revocare la patente di guida.

Una volta stabilita la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis Codice della Strada, ne consegue automaticamente che, secondo l’ormai univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, previsto dall’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada, è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.

La revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi in cui ricorre la circostanza aggravante di aver causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante .

A fronte di ciò, del resto, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di “incidente” ai fini di cui all’art. 186 comma 2 bis e all’art. 187 comma 1 bis Codice della Strada, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talchè basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 48250 Anno 2015

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