Critica Storica: esimente del diritto di critica

critica storicaLa nozione di critica storica è stata oggetto di elaborazione soprattutto da parte della giurisprudenza penale di legittimità, ma può accettarsi anche ai fini civilistici che l’espressione di un giudizio di critica storica esige la ricorrenza di un metodo scientifico d’indagine, mediante l’accurata, se non esaustiva, raccolta del materiale utilizzabile e lo studio delle fonti dalle quali esso è stato prelevato, la correttezza od appropriatezza di linguaggio, l’esclusione di attacchi personali o polemici.

Ai fini della nozione di critica storica è necessario, affinché l’indagine storica assuma il carattere scientifico, che le fonti siano esattamente individuate, che esse siano varie, che esse siano interpellabili o riscontrabili, che il fenomeno che si vuole  studiare sia ampio e riguardato sotto le più varie sfaccettature e, in sostanza, che la ricerca, la raccolta e la selezione del materiale da sottoporre a giudizio, sia la più completa possibile.

Ed è, inoltre, necessario che le conclusioni storiche siano fondate su accadimenti dimostrati o almeno dimostrabili, tanto più rigorosamente quanto più moralmente squalificante sia il giudizio espresso.

In altri termini, nella ricostruzione “storica” la “verità” o la ragionevole e probabile verosimiglianza, se scrimina in relazione all’obiettivo carattere diffamatorio del risultato dell’indagine, pretende una più attenta denunzia e una più accurata verifica delle fonti.

Lo stesso uso di una “fonte” singola o di fonti parziali, come “notizia” o fatto o perfino mera voce corrente, che, non rispondendo più ad alcun bisogno o interesse attuale, non può ritenersi consentito o comunque sufficiente a scriminare la ricostruzione obiettivamente diffamatoria.

E, se è vero che per nessuna “storia” raccontata può richiedersi che sia del tutto imparziale perché anche la semplice connessione dei dati è operazione eminentemente soggettiva, comunque requisito minimo di un resoconto “storico”, non soggetto all’impellenza della cronaca, è tuttavia la completezza e l’affidabilità dei dati che lo compongono e su cui esso si regge: affidabilità, con tutta evidenza, commisurata alla riscontrabilità obiettiva delle fonti utilizzate.

In definitiva, occorre affermare sulla base dell’ applicazione del seguente principio di diritto che:

non può riconoscersi l’esimente del diritto di critica storica se la ricostruzione dei fatti contrastante con quella ufficialmente riconosciuta si fondi su fonti anonime o non riscontrabili o su voci correnti.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 6784 Anno 2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *