Circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà
Secondo le regole ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità è noto come il criterio guida, ai fini dell’individuazione della sussistenza dell’aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà, sia costituito dal concetto della eccedenza, rispetto al canone della “normalità causale”, quale tratto distintivo della condotta, oggetto di un accertamento da compiere secondo parametri concreti, rappresentati dalle modalità attuative della condotta e dalle circostanze del caso concreto; da questo punto di vista, è sufficiente richiamare il dictum di Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629 – 01, a mente della quale: ‹‹La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole››. tale impostazione, inoltre, è pienamente aderente ai principi di diritto ripetutamente tracciati da questa Corte, secondo la quale: ‹‹Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l’azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un “quid pluris” rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilità a ogni richiamo umanitario›› (Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, Q., Rv. 272828 – 01; così anche Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv. 222520 – 01).
L’aggravante dell’avere agito con crudeltà verso le persone – secondo il condiviso orientamento della Corte di legittimità – non postula che l’azione del soggetto agente sia indirizzata esclusivamente in danno della vittima, rilevando anche l’effetto indiretto e mediato, che la violenza stessa può esplicare, nei confronti di chi si trovi ad assistervi. La particolare riprovevolezza della condotta, infatti, trova scaturigine proprio dalla gratuità delle sofferenze inferte, che disvelano una personalità spietata e impermeabile a ogni spinta interiore di carattere umanitario.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 28329 del 2025
